Descrizione
Essendo scaduto il periodo previsto dall'ordinanza sindacale per la protezione dell'atmosfera n. 12/2025 che vietava falò e abbruciamento di materiali vegetali dal 1 ottobre 2025 al 30 aprile 2026 l'attività è disciplinata dal D.L. 69/2023 e dal D.lgs. 182/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), pertanto:
PERIODI CONSENTITI (art. 10 D.L. 69/2023): mesi di maggio, giugno e settembre e in assenza di stato di pericolosità per incendi boschivi dichiarato dalla Regione Veneto (clicca qui per visionare il bollettino giornaliero);
TIPOLOGIA DI MATERIALE (art. 185 T.U Ambiente): paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa o il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. NO SFALCI D'ERBA O RAMAGLIE DI ORTI E GIARDINI PRIVATI;
LIMITI QUANTITATIVI (art. 182 T.U. Ambiente): piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro;
LUOGHI CONSENTITI e CONDIZIONI (art. 182 T.U. Ambiente e T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza): sul luogo di produzione, in assenza di vento, a distanza superiore a 100 metri da boschi, terreni saldi, strade pubbliche e abitazioni, con presidio della combustione controllata da personale idoneo ad intervenire.
L'abbruciamento di materiale diverso da quello consentito ovvero senza rispettare le altre regole indicate costituisce reato di combustione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256 bis del T.U. Ambientale
Per ulteriori informazioni consultare il Comando Polizia Locale
Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2026, 14:04