Gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli. Deroga ordinanza sindacale n. 85/2014

L’Ordinanza Sindacale n. 85 del 1/10/2014 consente la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali agricoli dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 31 dicembre, salvo provvedimenti finalizzati al contenimento delle immissioni nell’aria.

Inoltre con l’Ordinanza Sindacale n. 17 del 30/09/2022 venivano vietate in tutto il territorio comunale fino alla data del 30/04/2023 le combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali.

Fatte queste premesse, il Sindaco ha emanato un’ordinanza che deroga i termini stabili dalla 85/2014 e dà la possibilità di effettuare attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali di cui all’art. 185 comma 1 lettera f) in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro entro il raggio di cento metri dal luogo di produzione fino al 30 giugno 2023.

Si fa comunque presente che nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Veneto, la combustione dei residui vegetali e forestali è sempre vietata.

In allegato è possibile consultare l’ordinanza sindacale integrale.

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