PUBBLICAZIONI
Il matrimonio deve essere preceduto dalla pubblicazione.
a) CHI LE RICHIEDE
Uno o entrambi i nubendi (= fidanzati) oppure un loro incaricato dovranno contattare, con congruo anticipo, l’Ufficio dello Stato Civile per fissare un appuntamento per le pubblicazioni sia in caso di matrimonio religioso che civile.
Se il matrimonio è religioso ( più precisamente: concordatario), dovrà essere allegata la richiesta scritta del Parroco (o Ministro del Culto), presso il quale sarà successivamente celebrato il matrimonio.
b) CHE DOCUMENTI SERVONO
Al momento di fissare l’appuntamento viene compilato un modulo/dichiarazione con tutti i dati degli sposi. Questa dichiarazione consente all’impiegato di acquisire d’ufficio tutti i documenti necessari.
c) QUANDO SI PUO’ FARE
Le Pubblicazioni si effettuano su appuntamento negli orari d’ufficio.
d) PER QUANTO TEMPO STANNO ESPOSTE ALL’ALBO
Le Pubblicazioni devono rimanere esposte nei comuni di residenza per almeno 8 giorni. Se uno dei due è un cittadino italiano residente all’estero, si farà la pubblicazione anche presso il Consolato Italiano di appartenenza.
e) DOPO LE PUBBLICAZIONI, QUANDO CI SI PUO’ SPOSARE
Tre giorni dopo l’ultima pubblicazione effettuata l’Ufficio rilascia un attestato di eseguita pubblicazione che viene trattenuto nel fascicolo o consegnato agli sposi a seconda se il matrimonio sia civile o religioso.
Dal quarto giorno dopo la pubblicazione e fino al 180° giorno è possibile celebrare il matrimonio, civile o religioso che sia.
Se passano i sei mesi senza che, per un motivo qualsiasi, sia stato celebrato il matrimonio, bisogna rifare la pubblicazione.
f) PER I CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri dovranno presentare un nulla osta consolare (debitamente legalizzato, se previsto) o un certificato di capacità matrimoniale (previsto da alcuni stati europei).
g) CASI PARTICOLARI
Per minori, divorziati, e altri casi particolari, si prega voler contattare direttamente l’ufficio.
MATRIMONIO
A) MATRIMONIO CIVILE
Gli sposi concordano con l’Ufficiale di Stato Civile data e ora del matrimonio da celebrarsi presso una sala dell’edificio comunale in Via Roma n. 1. Se gli sposi non sono residenti in Grezzana (sopo aver preso contatti con l’ufficio preposto) dovranno presentare la delega da parte dell’Ufficiale di Stato Civile competente.
B) MATRIMONIO RELIGIOSO / CONCORDATARIO
Il matrimonio religioso può essere celebrato dallo stesso Parroco (o Ministro del Culto) che ha fatto la richiesta di Pubblicazioni, oppure da altro Parroco/Ministro da lui delegato e anche in un luogo di culto diverso dalla Chiesa Parrocchiale (o Edificio di Culto) di pertinenza.
C) REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI MATRIMONIO
E’ molto importante sapere che l’atto di matrimonio viene registrato nel Comune dove viene celebrat. Questo indipendentemente dal Comune o dai Comuni nei quali siano state fatte le Pubblicazioni.
Se gli sposi sono residenti in un Comune diverso da quello di celebrazione, l’atto viene trasmesso per essere trascritto in questi Comuni.
Me c’è una differenza da considerare con attenzione, almeno fino a che non sarà operativo l’archivio centralizzato degli atti dello stato civile : delle annotazioni successive al matrimonio (comunione / separazione dei beni, separazione personale, divorzio, rettifiche, ecc.) vi sarà certezza solo per quelle che saranno state inserite nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato (Comune di registrazione dell’atto) e non anche negli altri Comuni dove l’atto è stato solamente trascritto.
Questo particolare è molto importante perché è da tener presente che il certificato di matrimonio (che contiene solo i puri dati dell’evento) si può fare sia nel Comune di celebrazione che nel comune di trascrizione (cioè nei Comuni di residenza degli sposi al momento del matrimonio), mentre l’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, che serve in occasione di compravendita di immobili e di autoveicoli, si potrà fare con tranquillità solo nel Comune di registrazione dell’atto che, lo ripetiamo, è quel Comune dove il matrimonio è stato celebrato.
Quando invece sarà operativo l’archivio centralizzato degli atti dello stato civile, previsto dalla riforma , ma non ancora realizzato per problemi tecnici, si potranno avere tutte le certificazioni dello stato civile, compresi gli estratti, direttamente nel Comune dove si risiede.
In pratica gli atti dello stato civile ‘seguiranno’ i cittadini nei loro spostamenti da un Comune ad un altro.
D) REGIME PATRIMONIALE DEGLI SPOSI
Gli sposi, all’atto del matrimonio, civile o concordatario, devono decidere quale regime patrimoniale dare ai loro beni dopo la celebrazione.
I regimi patrimoniali sono diversi, i due più diffusi sono : la comunione dei beni e la separazione dei beni.
– La COMUNIONE DEI BENI
Per la scelta della comunione dei beni gli sposi non devono dichiarare nulla.
Il codice civile prevede che il regime della comunione dei beni si applica in modo ‘automatico’ per tutti quelli che contraggono matrimonio. Se in seguito riterranno opportuno fare una scelta diversa, si dovranno rivolgere ad un notaio e non più all’Ufficiale dello Stato Civile.
– La SEPARAZIONE DEI BENI
Per quanto riguarda la separazione dei beni invece, non essendo applicabile in modo automatico, questo tipo di regime dei beni della coppia deve essere dichiarato.
Per questo l’impiegato, per il matrimonio civile, o il Ministro del Culto, per il matrimonio concordatario, faranno firmare un’apposita dichiarazione in tal senso e riporteranno un’apposita annotazione nell’atto di matrimonio.