COMODATI GRATUITI GENITORI/FIGLI Con la sentenza N. 37346/2022 della Corte Suprema di Cassazione è stato chiarito che non sussiste il comodato gratuito al parente in linea diretta di primo grado in caso di comproprietà dell’immobile e pertanto il comproprietario non residente è tenuto al pagamento dell’IMU senza riduzione di imponibile e con applicazione dell’aliquota ordinaria.
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’Amministrazione Comunale, in data 23.06.2020, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.33 ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’IMU Imposta Comunale Propria e assimilato all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata
Con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 27.12.2021 sono state approvate le aliquote IMU anno 2022
SERVIZIO CALCOLO IMU per le pertinenze dell’abitazione principale e seconde case a disposizione – il servizio di calcolo (con esclusione di immobili in successione non definita) deve essere tassativamente richiesto entro il 1 giugno 2023 previa prenotazione telefonica al n.045-8872543 da effettuarsi dalle ore 9,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail a tributi@comune.grezzana.vr.it
Codici tributo IMU
3912 – Abitazione principale delle categorie catastali A1 – A8 – A9
3913 – Fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D10 o con annotazione di ruralità negli atti catastali)
3916 – Aree Fabbricabili
3918 – Altri Fabbricati
3925 – Fabbricati di tipo D – Quota Stato
3930 – Fabbricati di tipo D – Quota Comune di Grezzana
3939 – Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce)
La nuova IMU – Tra novità e conferme.
Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019), ha “riscritto” la normativa IMU, confermandone l’impianto generale e introducendo alcune novità.
Di seguito i punti salienti
– Abolizione della TASI, la Tassa sui Servizi Indivisibili introdotta nel 2014
– Le abitazioni principali rimangono soggette a IMU se registrate nelle categorie catastali cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).
– Per le coppie divorziate, la nuova IMU prevede che il soggetto passivo d’imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli è parificata dal legislatore ad una “abitazione principale” e quindi è esente IMU. La nuova precisazione riguardo al genitore “affidatario dei figli” implica che in assenza di tale affidamento non operi alcuna esenzione e l’IMU viene assolta dal proprietario secondo le regole ordinarie.
– La nuova IMU conferma che, in caso di immobili concessi in locazione finanziaria (contratti di leasing) il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
– Si conferma la riduzione del 50% della base imponibile per:
– fabbricati di interesse storico o artistico;
– fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili;
– le unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il comodato sia registrato, che il comodante risieda nel comune di Grezzana e che possieda esclusivamente l’abitazione data in comodato oltre alla propria abitazione principale.
– E’ confermata la riduzione del 25% della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.
– I fabbricati rurali ad uso strumentale tornano a essere soggetti a IMU.
– I beni-merce, cioè quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e in ogni caso non locati, dal 2020 saranno tenuti al versamento dell’imposta. Il legislatore precisa che detti immobili torneranno esenti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
– E’ confermata l’esenzione IMU dei terreni agricoli situati nel territorio del comune di Grezzana in forza dell’art. 1, comma 758, lettera d), della legge 27 dicembre 2019 n.160.
– La scadenza per la presentazione della Dichiarazione IMU torna ad essere il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
– E’ previsto un nuovo modello di Dichiarazione IMU che sarà approvato con Decreto ministeriale. Nel frattempo è possibile continuare ad utilizzare i modelli ancora in vigore.
– Gli enti non commerciali (associazioni, parrocchie, etc.) sono obbligati alla presentazione della dichiarazione “ogni anno”.